Art. 5.
(Intese istituzionali di programma tra Governo e regioni).

      1. Il Governo e le regioni operano tramite un apposito comitato attraverso intese istituzionali di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

          a) per il coordinamento e il controllo generali dell'opera di ricostruzione;

          b) per il coordinamento di interventi straordinari di carattere interregionale;

 

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          c) per la connessione tra interventi straordinari legati alla ricostruzione e interventi ordinari, con specifico riguardo a quelli relativi alle infrastrutture, alle risorse, ai tempi, ai modi e ai soggetti responsabili della loro attuazione;

          d) per gli interventi su immobili statali danneggiati dall'evento calamitoso.